Legislazione
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Si considera legittimata ad operare in favore di studi Italiani in forza del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America del 2 Febbraio 1948 e ratificato con legge 18 Giugno 1949 n.385, il quale, in particolare all’Art. 1, paragrafo 2. Lettera A: svolgere attività commerciali, industriali, di trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative religiose, filantropiche e attività professionali , attuato l’esercizio della professione legale.
PARERE GIURIDICO DELLA LEGGE: Il Ministero dell’Interno in Italia, Divisione Ufficio St. Spec. Prot. n. 36 – 3, su richiesta di parere su problemi giuridici(legge 18 Giugno 1949, n.385), in risposta al >Consorzio Universitario “ G.Galilei”, si esprime così: formalità debba ottemperare un Ente Americano che intenda svolgere la propria attività in Italia a norma dell’ Art. 2, mn. 2 del Trattato di Amicizia, commercio, e navigazione(omiss)…………. Al riguardo il predetto trattato comporta per un’Ente Americano – pur conservando esso rispetto all’ordinamento Italiano la stessa stessa soggettività attribuitagli da quello di appartenenza – il pieno riconoscimento del suo stato giuridico e, quindi la liceità della sua attività in Italia, senza la necessità di ottemperare a particolari formalità. (omissis)………… Essenziale per i cittadini Italiani, in osservanza delle leggi, dovranno fruire il titolo straniero nella lingua originale (associate, bachelor, master, doctor) evitando così la traduzione in Italiano. Personalmente, però, ciascun cittadino ha il diritto di farsi fare una traduzione da un perito del Tribunale e la Asseverazione dello stesso Tribunale in lingua Italiana e questo è legale.
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI IN ITALIA: si è espresso con chiarimento concorde
con circolare 09.10.1980.
MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ IN ITALIA: Istruniv Ufficio 11, Prot. n. 2017 del 28 Maggio 1992, cita espressamente “il possessore del Titolo Accademico di Laurea U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma del suo possesso.
IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI IN ITALIA: si è espresso con chiarimento concorde
con circolare 09.10.1980.
LEGITTIMAZIONE DOTTORATO DI LAUREA IN CHIROPRATICA: La legittimazione dell’esercizio di questa professione è sancito ai più alti livelli, l’Ordinanza n. 149/88 della Corte Costituzionale, ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione di Chiropratico( principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le vari medicine alternative/complementari , in quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l’esercizio della professione di Chiropratica, Osteopatia , Naturopatia e tutte le medicine naturali, manipolative non
convenzionali, che la legge Italiana ignora. Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle, e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato dall’ex Art. 35, comma della Costituzione, ed ex Art. 41 della Costituzione……….).
SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE 3^ SEZIONE PENALE DEL 13 NOVEMBRE 1954: Si è espressa favorevolmente in merito all’uso puramente Accademico del titolo degli Stati Uniti d’America.
SENTENZA: 519/95: La Pretura di Trento (nello stesso senso il GIP di Arezzo del 6 Settembre 2002Proc. N. 189/2001) che sancisce come non possa affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento Osteopatico e Chiropratico(costituito da una speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo umano) rientrino nel campo dell’esercizio della scienza medica, trattandosi di pratiche ausiliarie prive di medicina anche Giurisprudenza Amministrativa (T.A.R. Veneto Sezione 1 n. 213/93m si muove nella medesima direzione, sancendo che in base ad una lettura coordinata dagli Artt. 35 e 41 comma 1 Costituzione e Art. 229 del Codice Civile, l’esercizio delle professioni, per cui, la Legge non abbia istituito un apposito albo è in linea di principio libero.
APOSTILLE: Le autorità competenti di ogni Paese contraente possono, se del caso, accettarsi dell’autenticità della firma della persona abilitata, in vigore in italia dal 16 Novembre 1991 (vedi Gazzetta Ufficiale n.171 del 23 Luglio 1991). CONVENZIONE dell’AJA del 5 Ottobre 1961, ratificata dall’Italia con la Legge del 20 Dicembre 1966 n. 1253, che ha sostituito la legalizzazione con la formula della APOSTILLE. In questo caso non vi è, come nella legislazione, l’intervento dell’autorità Consolare straniera, dopo quello dell’autorità Nazionale, ma soltanto l’intervento di quest’ultima, che appone l’Apostille. IN ITALIA L’APOSTILLE VIENE APPOSTA, PER GLI ATTI NOTARILI, TITOLI DI STUDI GIUDIZIARIE DELLO STATO CIVILE DAL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE , nella giurisdizione gli atti medesimi sono formati: per gli atti amministrativi il PREFETTO TERRITORIALMENTE COMPETENTE.
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